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venerdì 16 maggio 2014

TASI & PAGA




Tratto dalla "circolare informativa ai clienti" dello studio Aleotti:

Chi paga la TASI e su cosa


La nuova imposta sui servizi indivisibili del comune, introdotta dalla legge n. 147/2013, deve essere versata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari su cui grava il contributo.
Il contributo deve essere versato sui fabbricati (così come individuati dalla disciplina IMU) e sulle aree fabbricabili, mentre non è dovuto sui terreni agricoli. Si deve precisare che l’imposta deve essere versata anche in riferimento alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili e alle aree comuni condominiali che non siano detenute/occupate in via esclusiva: nonostante fosse stata prevista una specifica esenzione in riferimento a tali ipotesi, il DL n.16/2014 ha abrogato la norma che la prevedeva.
Fatta eccezione per i terreni agricoli, quindi, l’ambito di applicazione dell’imposta (in riferimento all’individuazione degli immobili interessati) è sostanzialmente identico all’IMU.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l’imposta dovrà essere versata da entrambi i soggetti, nella misura stabilita dal regolamento comunale e entro gli importi minimi e massimi stabiliti per legge (corrispondenti al 10% ed al 30% dell’imposta).

In riferimento alle esenzioni d’imposta, si segnala che alcune esenzioni sono disposte per legge, mentre alcune altre sono definite con la delibera di un apposito regolamento comunale.
In riferimento alle esenzioni previste per legge si segnalano le seguenti ipotesi:
à  immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
à  fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
à  fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73.
à  fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze.
à  fabbricati di proprietà della Santa Sede ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense.
à  fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
à  immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. (in tal caso, però, l’esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”).
à  rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.


Il Comune, nell’ambito della sua autonomia, può prevedere riduzioni ed esenzioni nelle seguenti ipotesi:
ü  abitazioni con unico occupante;
ü  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
ü  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
ü  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
ü  fabbricati rurali ad uso abitativo.

Come si calcola?

Il valore da prendere come riferimento per il pagamento della TASI è la base imponibile prevista per l’applicazione dell’IMU. Si devono, quindi, prendere in considerazione:
à  il valore dell’immobile, ovvero la rendita catastale (rivalutata);
à  i coefficienti stabiliti dal DL n. 201/2011 (art. 13) per l’applicazione dell’IMU.

All’importo risultante deve essere applicata l’aliquota TASI stabilita dal comune, che come anticipato in premessa non può superare il 2,5 per mille, ovvero il 3,3 per mille nel caso in cui vengano approvate riduzioni d’imposta in riferimento all’abitazione principale.

Con specifico riferimento alle aliquote applicabili per il 2014 si segnala che l’aliquota base, per la TASI, ammonta all’1 per mille, ma i comuni possono nell’ambito della propria autonomia disporne la diminuzione fino all’azzeramento, o la maggiorazione fino al 3,3 per mille (2,5, maggiorabile di ulteriori 0,8 per un totale di 3,3 nell’ipotesi sopra specificata).
L’eccezione alla regola generale riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, in riferimento ai quali i comuni possono deliberare un’aliquota massima dell’1 per mille (possono essere quindi disposte solo riduzioni e nessuna maggiorazione).

Viene stabilito, inoltre, un limite secondo cui la somma dell’aliquota IMU e TASI (considerate complessivamente) non può superare il 10,6%. Viene, inoltre, stabilito che per l’anno 2014 il limite massimo può essere pari all’11,4%, a condizione che vengano finanziate riduzioni d’imposta sull’abitazione principale.

Termini di versamento

La maggior parte delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del DL n. 16/2014 riguarda le modalità ed i termini di versamento. Viene previsto, in particolare, lo scaglionamento in due rate dell’imposta, con le stesse scadenze previste per l’IMU, e le aliquote/termini applicabili in caso di mancata pubblicazione entro il 31.05.2014 della delibera comunale.

Secondo quanto stabilito dal recente intervento legislativo il versamento della TASI è effettuato nei termini previsti per l’IMU (16.06.2014/16.12.2014) E' consentito, inoltre, il pagamento dell’imposta in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

 In via generale – ma segnaliamo da subito una deroga per l’anno 2014 - il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

In riferimento ai versamenti per il 2014, in particolare, si applicano i seguenti termini di versamento:
è IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per il primo anno di applicazione della TASI il versamento della prima rata è effettuato con applicazione dell’aliquota base nel caso in cui il comune non abbia deliberato l’aliquota entro il 31.05.2014, mentre il versamento a saldo dovrà essere effettuato a conguaglio sulla base della deliberazione comunale nelle scadenze ordinariamente previste (16.06 e 31.12);

Si segnala che qualora il comune deliberi un’aliquota particolarmente elevata (ammettiamo quella massima del 3,3 per mille) successivamente alla data del 31.05, il contribuente sarà tenuto al versamento di una prima rata a giugno pari all’1 per mille, ed un importo particolarmente elevato, invece, per la rata di dicembre (proseguendo nell’ipotesi, il mancante 2,3 per mille).
è IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16.12.2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. 


Quali aliquote ha deliberato il comune di Bondeno ?

Secondo Voi tra un minimo di 0,  ed un massimo del 3,3 per mille

quale aliquota avrà sceltro di applicare la nostra giunta comunale ???

Lo vedremo domani, ma intanto secondo Voi .....





2 commenti: