Tratto dalla "circolare informativa ai clienti" dello studio Aleotti:
Chi paga la TASI e su cosa
La nuova
imposta sui servizi indivisibili del comune, introdotta dalla legge n. 147/2013,
deve essere versata da chiunque possieda
o detenga, a qualsiasi titolo, le unità
immobiliari su cui grava il contributo.
Il
contributo deve essere versato sui fabbricati
(così come individuati dalla disciplina IMU) e sulle aree fabbricabili, mentre non
è dovuto sui terreni agricoli. Si deve precisare che l’imposta deve essere versata anche in riferimento alle aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili e alle aree comuni
condominiali che non siano detenute/occupate in via esclusiva:
nonostante fosse stata prevista una specifica esenzione in riferimento a
tali ipotesi, il DL n.16/2014 ha
abrogato la norma che la prevedeva.
Fatta eccezione per i terreni agricoli, quindi, l’ambito di applicazione dell’imposta
(in riferimento all’individuazione degli immobili interessati) è sostanzialmente identico all’IMU.
Nel caso
in cui l’immobile sia occupato da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale l’imposta dovrà essere versata
da entrambi i soggetti, nella misura
stabilita dal regolamento comunale e entro gli importi minimi e massimi stabiliti per legge (corrispondenti al 10%
ed al 30% dell’imposta).
In riferimento alle
esenzioni d’imposta, si segnala che
alcune esenzioni sono disposte per legge,
mentre alcune altre sono definite con la
delibera di un apposito regolamento comunale.
In riferimento alle
esenzioni previste per legge si
segnalano le seguenti ipotesi:
à immobili
posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi
fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
à fabbricati
classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9.
à fabbricati
con destinazione ad usi culturali di
cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73.
à fabbricati
destinati esclusivamente all’esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della
Costituzione, e loro pertinenze.
à fabbricati
di proprietà della Santa Sede ex
artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense.
à fabbricati
appartenenti a Stati esteri ed
organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione
dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia.
à immobili
utilizzati da enti non commerciali
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, ecc. (in tal caso, però, l’esenzione è riconosciuta soltanto per
gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività
nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con
modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l’attività
commerciale che quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non
commerciale”).
à rifugi alpini non custoditi, i punti
d’appoggio e i bivacchi.
Il Comune, nell’ambito della sua autonomia, può prevedere riduzioni ed esenzioni nelle
seguenti ipotesi:
ü
abitazioni con unico occupante;
ü
abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
ü
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
ü
abitazioni occupate da soggetti
che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
ü
fabbricati rurali
ad uso abitativo.
Come si calcola?
Il
valore da prendere come riferimento per il pagamento della TASI è la base imponibile prevista per l’applicazione
dell’IMU. Si devono, quindi, prendere in considerazione:
à il valore dell’immobile, ovvero la rendita
catastale (rivalutata);
à i coefficienti stabiliti dal DL n. 201/2011
(art. 13) per l’applicazione dell’IMU.
All’importo
risultante deve essere applicata
l’aliquota TASI stabilita dal comune, che come anticipato in premessa non
può superare il 2,5 per mille, ovvero il 3,3 per mille nel caso in cui vengano
approvate riduzioni d’imposta in riferimento all’abitazione principale.
Con specifico
riferimento alle aliquote applicabili per il 2014 si segnala che l’aliquota base, per la TASI, ammonta all’1 per mille, ma i comuni possono nell’ambito della propria
autonomia disporne la diminuzione fino all’azzeramento, o la maggiorazione fino
al 3,3 per mille (2,5, maggiorabile di ulteriori 0,8 per un totale di 3,3
nell’ipotesi sopra specificata).
L’eccezione alla regola generale riguarda i fabbricati rurali ad uso
strumentale, in riferimento ai quali i comuni possono deliberare un’aliquota massima dell’1 per mille
(possono essere quindi disposte solo riduzioni e nessuna maggiorazione).
Viene
stabilito, inoltre, un limite secondo cui la
somma dell’aliquota IMU e TASI (considerate complessivamente) non può superare il 10,6%. Viene,
inoltre, stabilito che per l’anno
2014 il limite massimo può
essere pari all’11,4%, a condizione che vengano finanziate riduzioni d’imposta
sull’abitazione principale.
Termini di versamento
La
maggior parte delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del DL n.
16/2014 riguarda le modalità ed i
termini di versamento. Viene previsto, in particolare, lo scaglionamento in due rate dell’imposta,
con le stesse scadenze previste per l’IMU, e le aliquote/termini applicabili in
caso di mancata pubblicazione entro il 31.05.2014 della delibera comunale.
Secondo
quanto stabilito dal recente intervento legislativo il versamento della TASI è effettuato nei termini previsti per l’IMU
(16.06.2014/16.12.2014) E' consentito, inoltre, il pagamento dell’imposta in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.
In
riferimento ai versamenti per il
2014, in particolare, si applicano i seguenti termini di versamento:
è IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per il
primo anno di applicazione della TASI il
versamento della prima rata è effettuato con applicazione dell’aliquota base
nel caso in cui il comune non abbia deliberato l’aliquota entro il 31.05.2014,
mentre il versamento a saldo dovrà essere effettuato
a conguaglio sulla base della deliberazione comunale nelle scadenze
ordinariamente previste (16.06 e 31.12);
Si segnala che qualora
il comune deliberi un’aliquota particolarmente elevata (ammettiamo quella
massima del 3,3 per mille) successivamente
alla data del 31.05, il contribuente sarà tenuto al versamento di una prima rata a giugno pari all’1 per mille, ed un
importo particolarmente elevato, invece,
per la rata di dicembre (proseguendo nell’ipotesi, il mancante 2,3 per
mille).
è IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: per il
primo anno di applicazione della TASI, il
versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16.12.2014,
salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni.
Quali aliquote ha deliberato il comune di Bondeno ?
Secondo Voi tra un minimo di 0, ed un massimo del 3,3 per mille,
quale aliquota avrà sceltro di applicare la nostra giunta comunale ???
quale aliquota avrà sceltro di applicare la nostra giunta comunale ???
Lo vedremo domani, ma intanto secondo Voi .....
2,8??
RispondiEliminamagari .....3,3 ! E...Avanti pur
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