A son sfighè ... cantava il nostro Mingardi ormai molti anni fa, "a son talment sfighè che sam casca l'usel par tera a rimbalza in tal cul " .
Questa è proprio la sensazione che provo in queste ore di deliberazione di nuovi tributi comunali (TASI & PAGA) e di pseudo proroghe differenziate.
In quanto cittadino della "ridente" Città di Bondeno (ma cosa ci sarà poi da ridere?) ho avuto notizia della fissazione delle aliquote TASI per gli immobili di mia proprietà ivi ubicati.
Ovviamente la nostra "cara" amministrazione (cara in tutti i sensi) ha deliberato nei termini di legge l'aliquota TASI massima 3,3 per mille.
Se non lo avesse fatto avremo potuto versare un semplice acconto all' 1 per mille entro il 16 giugno, data che dopo la proroga di queste ore è slittata a settembre. Ma il nostro "caro" sindaco (caro in tutti i sensi) fondatamente convinto della sua ineluttabile vittoria alle prossime elezioni, ed avendo, come suo solito, ingenti necessità finanziarie, ha ritenuto "doveroso" convocare un consiglio comunale straordinario per fare approvare la nuova tassa, in modo da poter spendere immediatamente il ricavato già dal prossimo mese di giugno.
Capirete bene che se il nostro sindaco, si fosse astenuto come la gran parte dei comuni italiani, noi cittadini di Bondeno, dopo il voto avremmo potuto pagare la nuova Tassa, con le aliquote deliberate dal nuovo consiglio comunale, ( non è detto che i nuovi consiglieri avrebbero deliberato il 3,3 per mille) entro il prossimo mese di settembre con tutta la calma del caso.
Ora, invece, grande corsa a pagare entro il 16 giugno 2014, la MAXI TASI con regole nuove e per niente chiare, con la probabilità, fondata, di sbagliare ed essere sanzionati, e la grossa novità che, la TASI, la debbono pagare, pro quota, anche gli inquilini ..... (novità assoluta) .
Se a tutto ciò aggiungete che per professione faccio il commercialista e debbo in questo brevissimo termine (oltre a pagare la mia salatissima TASI) calcolare la TASI per tutti i miei clienti, capirete perché " A SON FIGHE' !"
Ecco la sciagurata delibera del
Consiglio Comunale del 13 maggio 2014
Oggetto: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014
Su proposta della Giunta;
Premesso
che:
-
la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013,
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che
si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
omissis
Considerato
che la legge n. 147
del 2013, come modificata dal decreto legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in
Legge n. 68 del 2 maggio 2014 prevede:
- all’art. 1, comma 676, che
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento. (n.d.r. ah si poteva anche azzerare la tassa.... si magari !)
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile (abitazione principale e rurali strumentali). Per
il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare,
complessivamente, non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari
ad esse equiparate di cui all’art. 13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre
2011 n. 201, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. (n.d.r. quindi l'aliquota è il 2,5 ed eventualmente si può aumentare di un altro 0,8 .... non è obbligatorio ...)
omissis
Dato
atto che il bilancio
di Previsione 2014 è già stato approvato dal Comune di Bondeno con
deliberazione n. 106 del 17 dicembre 2013 e pertanto occorre procedere alla
determinazione delle aliquote della Tasi.
Dato
atto che il decreto
legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in legge, prevede “per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di
applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con
riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non
abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando
il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per
gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione
della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014
sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998
la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto
previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio,
esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23
maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale”.
Ritenuto pertanto urgente e necessario
determinare le aliquote. (n.d.r. certo piuttosto che lasciare i soldi in tasca ai cittadini fino a dicembre, è meglio che glieli prendiamo subito, tanto loro non sarebbero in grado di amministrarli, mentre noi, amministrazione comunale, siamo bravissimi a spenderli in cose utilissime ...ah, ah, ah - riso amaro.)
Ritenuto
necessario
individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura
parziale pari al 79,10% la TASI è diretta,
intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per
l’anno 2014 per le seguenti tipologie:
TIPOLOGIA DI SPESA
|
IMPORTO
|
Pubblica
illuminazione
|
715.100,00
|
Manutenzione
ordinaria strade
|
374.344,20
|
Funzione
settore sportivo e ricreativo
|
194.857,75
|
Funzione
relativa alla cultura e beni culturali
|
312.047,61
|
Tutela
del verde e servizi relativi all’ambiente
|
147.683,91
|
Totale spese
|
1.744.033,47
|
(n.d.r. scusate ma i costi della tutela del verde non li avete già messi in conto sulla TARES o TARSU , non sono tra quelli che ci addebitate in tariffa con le salatissime bollette di raccolta rifiuti o sbaglio?
Scusate l'ardire, ma io faccio "abbastanza" fatica a guadagnare i miei soldi e vorrei sapere dove e come vanno spesi, e soprattutto se quello che mi viene chiesto è il giusto !)
Considerato
che:
- la copertura del 79,10%, pari ad €
1.379.615,00 (gettito previsto dalla TASI)
dei suddetti costi può essere ottenuta attraverso le seguenti misure:
1) applicazione aliquota del 3,3 per
mille sulle abitazioni principali non soggette ad IMU ed immobili assimilati, con una detrazione così
determinata (€ 200 meno RC moltiplicata per il coefficiente 0,1176 (così
ricavato (1,05x160x(0,4%-0,33%))+5
(n.d.r. onestamente non ci ho capito niente, ma speriamo che almeno questa previsione sia azzeccata)
2) aliquota del 2,5 per mille sulle
aree edificabili
3) aliquota del 2,5 per mille sui
fabbricati merce
4) aliquota del 2 per mille sulle case di lusso
5) introduzione di un ulteriore
detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché
residente anagraficamente nell’ u.i. adibita ad abitazione principale stimata
in circa € 93.200,00. (n.d.r. questo non semplifica il calcolo della TASI ... soprattutto per gli inquilini)
- In base al combinato disposto dei
commi 676 e 677 le aliquote del tributo TASI devono essere adottate con
deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dei limiti fissati ex lege;
- Dal primo gennaio 2014 l’IMU non si
applica:
o
al
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ed a
quelle ad esse equiparate con legge o regolamento
o
ai
fabbricati rurali strumentali
o
ai
fabbricati merce
-
pertanto
il Comune dovrà reperire le risorse mancanti.
Ritenuto
opportuno:
-
applicare per l’anno 2014, l’incremento
dell’aliquota dello 0,8 per mille solo
per le abitazioni principali e fattispecie assimilate, consentito dal D.L.
16/2014 finalizzato a finanziare, le detrazioni relative alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare
effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili;
-
la
formula di determinazione della detrazione, oltre alla detrazione per i figli
di cui sopra, comporta la distribuzione di maggiori somme conseguente
all’applicazione dello 0,8 per mille (pari a € 460.960) e precisamente:
€
545.000 detrazione mobile
€
93.200,00 detrazione per figli di età non superiore a 18 anni.
Dato
atto che le
detrazioni introdotte sono finalizzate ad agevolare i contribuenti possessori di abitazioni
principali con rendite più basse e con l’intento di raggiungere l’equivalenza
tra ex IMU al 4,00 per mille detrazioni pari a 200 euro.
Visto che per raggiungere l'equilibrio di
bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità
di reperire dal gettito TASI l’importo pari ad € 1.379.615,00;
Considerate le stime operate sulle basi
imponibili necessarie per soddisfare il fabbisogno finanziario dell’Ente;
Vista la proposta della Giunta
Comunale di adozione delle seguenti
aliquote TASI:
1)
aliquota del 3,3 per mille (trevirgolatre per mille)
per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità
immobiliari assimilate per legge e per
regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU;
2)
aliquota
del 2,00 per mille per le abitazioni classificate con categoria catastale A/1,
A/8, A/9 e relative pertinenze;
3)
aliquota
del 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
4)
aliquota
del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati;
5)
aliquota
0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti.
Ritenuto opportuno stabilire che, nel caso in
cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale, quali i casi di assimilazione per legge o regolamento, la
Tasi è dovuta dall’occupante nella misura del 30% dell’imposta complessivamente
dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per
l’abitazione principale. La restante parte è a carico del proprietario
(n.d.r. è il caso del coniuge separato con diritto di abitazione ? E' il caso del figlio che abita una casa del padre ? E' il caso di un coerede che abita l'abitazione ereditata in comunione ? Chiedo lumi ...)
omissis
Visto il parere favorevole dei Revisori dei
Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del
7/12/2012;
DELIBERA
Per tutte le considerazioni espresse
in premessa che s’intendono integralmente richiamate:
1) di dare atto che la previsione
attuale relativa alla TASI, inserita nel bilancio 2014 è pari ad € 1.379.615,00
al titolo I categoria 3 risorsa 120 riporta una indicazione non corretta della
categoria ed è quindi necessario effettuare la variazione:
2)
di approvare per
l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili
(TASI):
a)
Aliquota
del 3,3 per mille (trevirgolatre per mille) per le abitazioni principali,
diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e
per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento
dell’IMU;
b)
Aliquota
del 2,00 per mille per le abitazioni principali classificate con categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
c)
Aliquota
del 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
d)
Aliquota
del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati;
e)
aliquota
0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti.
3) di precisare che per le unità
immobiliari concesse in uso gratuito di cui alla DCC n. 15 del 24/02/2014
l’aliquota del 3,3 (trevirgolatre)per mille si applica limitatamente alla quota
di rendita fino ad € 500,00, mentre sulla parte residua si applica una aliquota
pari a zero.
4) di precisare che per le unità
immobiliari assimilate per legge o regolamento, l’occupante se diverso dal
titolare del diritto reale, dovrà corrispondere il 30% ed il titolare del
diritto reale il 70%.
5)
di adottare le
seguenti detrazioni per l’abitazione principale e per le unità immobiliari
assimilate per legge o regolamento, esclusivamente elencate al punto 2) lettera
a) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
- una detrazione modulata da applicare
alle fattispecie di cui al precedente punto 2) lettera a) la cui misura si
ricava utilizzando la seguente formula:
(€
200 – (Rendita Catastale x 0,1176))+ 5 ( n.d.r. eh... questa è veramente TOSTA ci rimettiamo alla benevola comprensione degli esattori comunali se poi si faranno errori . Se si pensa poi che in Italia ci sono oltre 8.000 comuni e se ciascun comune si "inventa" un simile sistema per le detrazioni, provate ad immaginare il caos per chi fa i programmi per le dichiarazioni dei redditi ed i poveri cristi, come me che debbono fare i calcoli. Ma pensate pure alla grande difficoltà che avranno i dipendenti dell'ufficio tributi nel controllare l'esattezza di ciascun conteggio, soprattutto in assenza di una specifica dichiarazione ... quasi quasi viene voglia di mettere alla prova la loro capacità investigativa ..Ah,Ah,Ah)
- la detrazione di cui al punto
precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita Catastale
superiore ad € 1.710,00
-
una
detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. Tale maggiore detrazione si applica anche ai casi di occupante
diverso dal titolare del diritto reale nella misura del 30%.
6)
di stabilire che, nel
caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale, quali i casi di assimilazione previsti per legge o
regolamento, la Tasi è dovuta dall’occupante nella misura del 30% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura del 30% spetta
la detrazione per l’abitazione principale. La restante parte è a carico del
proprietario senza applicazione di detrazione.
Caro Arnaldo, che dire. Continua l'inopinato prelievo di ricchezza dalle tasche private. I cittadini stringono la cinghia mentre il Sindaco ingrassa.
RispondiEliminaNe parlerò stasera alla Casa Operaia
... Ma Dottor Aleotti ... Non si preoccupi !! Si faccia fare i conteggi della sua TASI dall' espertissimo assessore al bilancio, nonché' candidato europeo .....
RispondiEliminaQuesto modo di amministrare deve assolutamente finire.. dobbiamo votare bene Domenica!!!!
RispondiEliminahttp://www.huffingtonpost.it/?ref=HRBH-1
RispondiEliminaE indietro!!!!!
RispondiElimina