Tratto dalla "circolare informativa ai clienti" dello studio Aleotti:
Chi paga la TASI e su cosa
La nuova
imposta sui servizi indivisibili del comune, introdotta dalla legge n. 147/2013,
deve essere versata da chiunque possieda
o detenga, a qualsiasi titolo, le unità
immobiliari su cui grava il contributo.
Il
contributo deve essere versato sui fabbricati
(così come individuati dalla disciplina IMU) e sulle aree fabbricabili, mentre non
è dovuto sui terreni agricoli. Si deve precisare che l’imposta deve essere versata anche in riferimento alle aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili e alle aree comuni
condominiali che non siano detenute/occupate in via esclusiva:
nonostante fosse stata prevista una specifica esenzione in riferimento a
tali ipotesi, il DL n.16/2014 ha
abrogato la norma che la prevedeva.
Fatta eccezione per i terreni agricoli, quindi, l’ambito di applicazione dell’imposta
(in riferimento all’individuazione degli immobili interessati) è sostanzialmente identico all’IMU.
Nel caso
in cui l’immobile sia occupato da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale l’imposta dovrà essere versata
da entrambi i soggetti, nella misura
stabilita dal regolamento comunale e entro gli importi minimi e massimi stabiliti per legge (corrispondenti al 10%
ed al 30% dell’imposta).
In riferimento alle
esenzioni d’imposta, si segnala che
alcune esenzioni sono disposte per legge,
mentre alcune altre sono definite con la
delibera di un apposito regolamento comunale.
In riferimento alle
esenzioni previste per legge si
segnalano le seguenti ipotesi:
à immobili
posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi
fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
à fabbricati
classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9.
à fabbricati
con destinazione ad usi culturali di
cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73.
à fabbricati
destinati esclusivamente all’esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della
Costituzione, e loro pertinenze.
à fabbricati
di proprietà della Santa Sede ex
artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense.
à fabbricati
appartenenti a Stati esteri ed
organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione
dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia.
à immobili
utilizzati da enti non commerciali
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, ecc. (in tal caso, però, l’esenzione è riconosciuta soltanto per
gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività
nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con
modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l’attività
commerciale che quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non
commerciale”).
à rifugi alpini non custoditi, i punti
d’appoggio e i bivacchi.