Ed ecco che immediatamente, come spesso accade nel nostro comune, un gruppo di volenterosi genitori si è immediatamente autoconvocato per raccogliere idee e fondi per costruire una nuovo polo scolastico antisimico a Bondeno: Indice una pubblica assemblea per affrontare il problema e confrontare le esperienze e le ideee di ciascuno. E' la prima assemblea pubblica ed è stata convocata dai cittadini, non dall'amministrazione.
Intanto l'idea di un polo scolastico unico continua a fare nuovi proseliti, ma la questione è politica, la nostra giunta non può tornare indietro, ha ormai speso molti soldi e bisogna tutelare le frazioni. Si decide di prendere tempo e di incaricare degli esperti, ovviamente esterni, per le opportune verifiche di vulnerabilità sismica, ma il paese è piccolo e la gente mormora e nei bar si comincia a profetizzare che "sicuramente" nonostante tutti i soldi spesi nelle scuole frazionali, queste non saranno mai in grado di superare i test. (Ma cosa importa, tanto nessuno in Italia, li fa sti test ! ).
Ma la questione "monta" ed arriva sulla stampa locale e non è più gestibile con i soliti atti di fede nell'infallibilità del sindaco e dell'assessore, ed il cieco campanilismo viene spodestato dalla preoccupazione per la sicurezza dei propri figli.
Così il nostro sindaco si ricorda di una delle piùvecchie massime della politica "Se non riesci a contenere gli oppositori, diventane il capo !"
Quindi in poche ore, forse minuti, contrordine compagni in una giunta lampo, all'insaputa dei consiglieri di maggioranza, che ancora sul territorio e sui giornali difendono le scelte indifendibili dell'amministrazione, si decide di costruire il polo scolastico; e chi se ne frega dei soldi inutilmente spesi per la ristruturazione delle scuole!!
Gli assessori ed i dirigenti perplessi hanno cominciato a discutere tra loro.
Ovviamente io non c'ero e non so cosa si siano detti veramente, tuttavia visti i risultati ( riporto di seguito la delibera n° 171) è verosimile che la conversazione abbia avuto i seguenti toni :
"Ma i soldi dove li troviamo ? Facciamo come a Cento, troviamo un "privato" che la costruisce e poi ce lo affitta, c' è una legge apposta nuova nuova. Geniale partiamo !
Ma come facciamo a salvare la faccia con le scuole di campagna e tutto il resto? Facciamo un bipolo scolastico, uno a Bondeno ed uno a Scortichino ! Geniale !
Si ma i soldi ? Nessun problema ci saranno due privati che faranno due poli e che ce li affitteranno ! Si ma quanto costerà l'affitto? E chi se ne frega, tanto tra la ricerca del costruttore, il progetto e la costruzione, arriveranno le elezioni e la nostra giunta potrà presentarsi in campagna elettorale con un argomento forte che farà presa sui cittadini, le rate le paghermo più avanti. Giusto, anzi potremo "raccontare" che le rate le pagheremo con il risparmio degli interessi grazie alla vendita della Zanluca. Tanto nessuno ci capisce niente di queste cose. Cavolo fantastico, allora facciamo un terzo polo scolastico a Stellata ! Come a Stellata?, Si se non costa niente, allora lo facciamo anche a Stellata ! Ma non ci sono bambini a Stellata ! Si ma io abito lì e lì prendo i voti .
n.b. questa ricostruzione è frutto esclusivo della mia fantasia, ma... .
DELIBERAZIONE N° 171
Questo è l'Uovo di Colombo
n.b. questa ricostruzione è frutto esclusivo della mia fantasia, ma... .
DELIBERAZIONE N° 171
Oggetto: Approvazione fabbisogno attivita' didattica - Nuovi plessi scolastici antisismici a Bondeno Capoluogo e Scortichino
LA GIUNTA COMUNALE
Vista
omissis
omissis
CONSIDERATO CHE
·a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, l’Amministrazione Comunale al fine di garantire la salvaguardia e l’incolumità degli alunni, intende procedere alla realizzazione di due nuovi edifici scolastici antisismici da adibire a scuole elementari a Bondeno Capoluogo e a Scortichino;
·per la realizzazione degli edifici di cui trattasi, in considerazione del considerevole investimento richiesto, si ritiene opportuno utilizzare il Contratto di Disponibilità di cui all’art. 160 ter del D. Lgs. 163/2006, (*) che per sua caratteristica di contratto di partenariato pubblico privato consente la realizzazione di opere c.d. “fredde” cioè di infrastrutture destinate solamente ad un pubblico servizio;
· al fine di una stima di massima degli interventi è stato incaricato il Responsabiledel Settore Tecnico;
PRESO ATTO CHE
·Il Responsabile del Settore Tecnico come sopra detto ha redatto relazione allegata alla presente relativamente al fabbisogno stimato;
·La realizzazione degli interventi stimati sul fabbisogno sopra detto risulta pari ad €.6.100.000;
· omissis
in tal senso la Giunta Municipale prende atto che, al fine di definire con esattezza gli importi e le esigenze didattiche occorrerà procedere con successivi atti di approfondimento;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
omissis
2.di prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Settore Tecnico ed allegata alla presente per il “Fabbisogno e stima costi per attività scolastica su nuovi plessi scolastici antisismici” e che la stessa ammonta ad € 6.100.000;
3.di approvare il fabbisogno come sopra indicato relativamente alle esigenze scolastiche di Bondeno/Ospitale e Scortichino/Gavello e di riservarsi di valutare la fattibilità di costruire anche nella frazione di Stellata un edificio antisismico da destinare a scuola, una volte acquisite le verifiche
antisismiche;
4. omissis ; in tal senso la Giunta Municipale prende atto che, al fine di definire con esattezza gli importi e le esigenze didattiche occorrerà procedere con successivi atti di approfondimento;
(*) Per chi fosse interessato ad approfondire il tema del "Contratto di Disponibilità" che verrà utilizzato per la costruzione del "tripolo" scolastico, vi riporto di seguito un ottimo articolo del Avv. Renato Perticarari e del Dott. Andrea Perticarari pubblicato al seguente link
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2742
Il “contratto di disponibilità” … una novità potenzialmente rilevante per le infrastrutture pubbliche
L’art. 44 del D.L. n. 1 del 24.01.2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), se stessimo parlando di un gadget elettronico, potrebbe definirsi “l’ultimo ritrovato della tecnica”……in realtà, trattandosi invece di una norma che prevede una nuova forma di partenariato pubblico-privato per cercare di stimolare i privati a realizzare opere di interesse pubblico, potrebbe definirsi “l’ultimo disperato tentativo” – comunque opportuno - dello Stato di rimettere in moto un settore che è di fatto alla paralisi.
Stiamo parlando del cd. “contratto di disponibilità” che è disciplinato dai nuovi artt. 15-bis e 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006, introdotti con il citato art. 44 del “Decreto liberalizzazioni”. Un istituto che ha, in effetti, elementi di novità e che potrebbe risultare interessante per gli operatori privati e per gli enti pubblici, anche locali.
L’art. 15-bis definisce il “contratto di disponibilità”, aggiungendolo all’elenco delle definizioni contenuto nell’art. 3 del D.Lgs. n. 163/06. La norma specifica che con tale “contratto” sono affidate all’affidatario, a suo rischio e spese, “la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo”. E’ interessante rilevare che si è voluto usare una espressione quale “opera….destinata all’esercizio di un pubblico servizio”, piuttosto che la generica espressione di “opera pubblica o di interesse pubblico”, quasi a voler sottolineare l’esigenza che tale nuovo contratto venga utilizzato per la realizzazione di opere funzionali, in sé e rispetto all’esercizio di un pubblico servizio. La norma afferma, al di là di ogni dubbio, che l’opera debba essere realizzata a “rischio e spese” dell’affidatario; tale previsione è coerente con l’ulteriore specificazione di cosa si debba intendere per “messa a disposizione” e cioè “l'onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti”.
Ma a fronte di tali e rilevanti oneri in capo all’affidatario – che necessariamente imporranno alle amministrazioni aggiudicatrici una avveduta gestione delle garanzie fideiussorie da pretendere dall’affidatario stesso – come viene retribuito quest’ultimo?
Il nuovo art. 160-ter del D.Lgs. n. 163/06 detta la disciplina sostanziale del “contratto di disponibilità” e ne fissa gli aspetti sinallagmatici. Infatti, vi si prevede che il corrispettivo della costruzione/gestione “a rischio e spese” dell’affidatario derivi da tre possibili componenti, il primo dei quali ineludibile, gli altri due eventuali.
Il primo componente è rappresentato dal canone di disponibilità: in buona sostanza, l’amministrazione aggiudicatrice, per tutto il periodo di “effettiva” disponibilità dell’opera come fissato nel bando, verserà all’affidatario un canone che, tuttavia, è soggetto a riduzione (o anche ad annullamento) nei periodi di ridotta o azzerata disponibilità dell’opera. E’ chiaro che tale pesante condizione dovrà essere esattamente delineata nel bando di selezione, ma ancor più dovrà essere attentamente valutata dal privato allorché avanzerà la sua proposta in sede di gara, altrimenti traducendosi la stessa in un aggravio di oneri che potrebbe risultare insostenibile nel corso del contratto.
Vista l’esperienza non propriamente felice maturata nel corso degli anni con riguardo all’analogo onere gravante in capo ai promotori dei project financing (ed agli istituti di credito chiamati a validare le proposte) per la formulazione del quadro economico sostenibile, è da auspicare una seria presa di coscienza rispetto a tale problematica, onde evitare che un pur valido ed innovativo strumento finisca per non essere adeguatamente utilizzato.
Il secondo componente è riferito alla possibilità, evidentemente rimessa alla scelte dell’amministrazione aggiudicatrice, che la proprietà dell’opera venga trasferita in capo alla stessa. In tal caso è ipotizzabile un contributo in corso d’opera che, comunque, non può superare il “cinquanta per cento del costo di costruzione”. La previsione lascia aperti alcuni dubbi che sarebbe opportuno venissero chiariti: a) la norma tace sul momento del trasferimento di proprietà, ma è da ritenere sia da riferirsi al collaudo/consegna; tuttavia, sarebbe utile specificarlo e specificare quali siano poi gli obblighi che restano in capo all’affidatario dopo il trasferimento di proprietà; b) per il “cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera” cosa si intende ? Il costo ipotizzato nel progetto preliminare (cioè quello oggetto di confronto tra le varie proposte), oppure il costo reale dell’opera come risulterà dalla contabilità dell’affidatario al momento del collaudo/consegna ? Le differenze possono essere rilevanti.
Il terzo componente, anch’esso eventuale, è riferito, infine, ad una diversa ipotesi di possibile trasferimento della proprietà dell’opera, in tal caso (sembra di capire) traguardata però al “termine del contratto”……un po’ quello che, nei contratti di leasing, è la rata finale per il riscatto del bene locato. Quello che sembra contraddittorio è la previsione che tale prezzo di trasferimento finale debba essere parametrato (oltre ai canoni già versati) anche “all’eventuale contributo in corso d’opera”: ma se è stato versato tale contributo, la proprietà non dovrebbe essere stata già trasferita ? Anche tale aspetto meriterebbe forse un chiarimento.
Ma vediamo quale è la procedura per definire il “contratto di disponibilità. Il bando pone a base di gara un capitolato prestazionale che deve contenere le caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera e le modalità per la riduzione/sospensione del canone, come si accennava sopra. In capo agli offerenti è posto l’onere di predisporre un progetto preliminare che sia coerente rispetto ai requisiti prestazionali. La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; restano ferme le norme di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n.163/2006 relativamente alle garanzie e cauzioni. Da segnalare che la norma prevede che il piano economico alla base della proposta dovrà necessariamente considerare gli oneri connessi agli eventuali espropri necessari per la realizzazione dell’opera. Va da sé che tale previsione è particolarmente gravosa sotto due profili: a) pone in capo al privato l’alea dell’incertezza circa il definitivo costo degli espropri che, in sede di offerta, può solo essere stimato, ma non risultare certo; b) si riferisce ad un risultato – cioè l’acquisizione coattiva di immobili – i cui tempi possono variare in relazione, peraltro, ad attività che dipendono da terzi (l’ente pubblico espropriante ed il terzo espropriato).
Altro aspetto problematico è quello riguardante la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, nonché di eventuali varianti, che è posta in carico all’affidatario. Questo, infatti, deve predisporli nel rispetto del capitolato prestazionale e (non è specificato, ma ça va sans dire) e del progetto preliminare, approvarli e comunicarli all’amministrazione aggiudicatrice ed alle altre eventuali autorità competenti, ma è comunque a carico dell’affidatario ogni conseguenza connessa alla mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità. Tale previsione, essendo riferita ad attività di terzi rispetto ai quali l’affidatario è del tutto estraneo, potrebbe causare notevoli contenziosi ove la mancata o ritardata approvazione fosse conseguenza di comportamenti non diligenti della Pubblica Amministrazione….
Infine, ove i vincoli in capo all’affidatario non fossero già rilevanti, si prevede che il sede di collaudo l’amministrazione aggiudicatrice debba ovviamente verificare la rispondenza dell’opera ai requisiti prestazionali, ma che a tali fini possa anche imporre modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità.
A tal ultimo proposito si ritiene di dover segnalare una apparente incongruenza della norma. Infatti, nel comma 6 della norma si prevede che “il contratto” debba individuare la soglia massima di riduzione del canone superata la quale “il contratto” è risolto. Ebbene, mentre l’uso del termine “contratto” appare congruo nel secondo caso, non altrettanto può dirsi nel primo. Infatti, appare logico ritenere che “il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto” debba essere previsto già nel Bando e poi, semmai, ribadito nel contratto, ma non potrebbe mai essere oggetto di prima previsione nel contratto, essendo evidentemente un elemento particolarmente rilevante ai fini della definizione della proposta di piano economico in sede di offerta. Anche in questo caso, quindi, sembrerebbe opportuno un chiarimento.
In definitiva, quindi, sembra di poter valutare con molto interesse l’introduzione di questa nuova figura di partnership pubblico-privata, ma senza tralasciare l’opportunità di alcune correzioni se si vuole realmente dotare il settore di uno strumento effettivamente alla portata degli operatori privati.
Stiamo parlando del cd. “contratto di disponibilità” che è disciplinato dai nuovi artt. 15-bis e 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006, introdotti con il citato art. 44 del “Decreto liberalizzazioni”. Un istituto che ha, in effetti, elementi di novità e che potrebbe risultare interessante per gli operatori privati e per gli enti pubblici, anche locali.
L’art. 15-bis definisce il “contratto di disponibilità”, aggiungendolo all’elenco delle definizioni contenuto nell’art. 3 del D.Lgs. n. 163/06. La norma specifica che con tale “contratto” sono affidate all’affidatario, a suo rischio e spese, “la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo”. E’ interessante rilevare che si è voluto usare una espressione quale “opera….destinata all’esercizio di un pubblico servizio”, piuttosto che la generica espressione di “opera pubblica o di interesse pubblico”, quasi a voler sottolineare l’esigenza che tale nuovo contratto venga utilizzato per la realizzazione di opere funzionali, in sé e rispetto all’esercizio di un pubblico servizio. La norma afferma, al di là di ogni dubbio, che l’opera debba essere realizzata a “rischio e spese” dell’affidatario; tale previsione è coerente con l’ulteriore specificazione di cosa si debba intendere per “messa a disposizione” e cioè “l'onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti”.
Ma a fronte di tali e rilevanti oneri in capo all’affidatario – che necessariamente imporranno alle amministrazioni aggiudicatrici una avveduta gestione delle garanzie fideiussorie da pretendere dall’affidatario stesso – come viene retribuito quest’ultimo?
Il nuovo art. 160-ter del D.Lgs. n. 163/06 detta la disciplina sostanziale del “contratto di disponibilità” e ne fissa gli aspetti sinallagmatici. Infatti, vi si prevede che il corrispettivo della costruzione/gestione “a rischio e spese” dell’affidatario derivi da tre possibili componenti, il primo dei quali ineludibile, gli altri due eventuali.
Il primo componente è rappresentato dal canone di disponibilità: in buona sostanza, l’amministrazione aggiudicatrice, per tutto il periodo di “effettiva” disponibilità dell’opera come fissato nel bando, verserà all’affidatario un canone che, tuttavia, è soggetto a riduzione (o anche ad annullamento) nei periodi di ridotta o azzerata disponibilità dell’opera. E’ chiaro che tale pesante condizione dovrà essere esattamente delineata nel bando di selezione, ma ancor più dovrà essere attentamente valutata dal privato allorché avanzerà la sua proposta in sede di gara, altrimenti traducendosi la stessa in un aggravio di oneri che potrebbe risultare insostenibile nel corso del contratto.
Vista l’esperienza non propriamente felice maturata nel corso degli anni con riguardo all’analogo onere gravante in capo ai promotori dei project financing (ed agli istituti di credito chiamati a validare le proposte) per la formulazione del quadro economico sostenibile, è da auspicare una seria presa di coscienza rispetto a tale problematica, onde evitare che un pur valido ed innovativo strumento finisca per non essere adeguatamente utilizzato.
Il secondo componente è riferito alla possibilità, evidentemente rimessa alla scelte dell’amministrazione aggiudicatrice, che la proprietà dell’opera venga trasferita in capo alla stessa. In tal caso è ipotizzabile un contributo in corso d’opera che, comunque, non può superare il “cinquanta per cento del costo di costruzione”. La previsione lascia aperti alcuni dubbi che sarebbe opportuno venissero chiariti: a) la norma tace sul momento del trasferimento di proprietà, ma è da ritenere sia da riferirsi al collaudo/consegna; tuttavia, sarebbe utile specificarlo e specificare quali siano poi gli obblighi che restano in capo all’affidatario dopo il trasferimento di proprietà; b) per il “cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera” cosa si intende ? Il costo ipotizzato nel progetto preliminare (cioè quello oggetto di confronto tra le varie proposte), oppure il costo reale dell’opera come risulterà dalla contabilità dell’affidatario al momento del collaudo/consegna ? Le differenze possono essere rilevanti.
Il terzo componente, anch’esso eventuale, è riferito, infine, ad una diversa ipotesi di possibile trasferimento della proprietà dell’opera, in tal caso (sembra di capire) traguardata però al “termine del contratto”……un po’ quello che, nei contratti di leasing, è la rata finale per il riscatto del bene locato. Quello che sembra contraddittorio è la previsione che tale prezzo di trasferimento finale debba essere parametrato (oltre ai canoni già versati) anche “all’eventuale contributo in corso d’opera”: ma se è stato versato tale contributo, la proprietà non dovrebbe essere stata già trasferita ? Anche tale aspetto meriterebbe forse un chiarimento.
Ma vediamo quale è la procedura per definire il “contratto di disponibilità. Il bando pone a base di gara un capitolato prestazionale che deve contenere le caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera e le modalità per la riduzione/sospensione del canone, come si accennava sopra. In capo agli offerenti è posto l’onere di predisporre un progetto preliminare che sia coerente rispetto ai requisiti prestazionali. La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; restano ferme le norme di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n.163/2006 relativamente alle garanzie e cauzioni. Da segnalare che la norma prevede che il piano economico alla base della proposta dovrà necessariamente considerare gli oneri connessi agli eventuali espropri necessari per la realizzazione dell’opera. Va da sé che tale previsione è particolarmente gravosa sotto due profili: a) pone in capo al privato l’alea dell’incertezza circa il definitivo costo degli espropri che, in sede di offerta, può solo essere stimato, ma non risultare certo; b) si riferisce ad un risultato – cioè l’acquisizione coattiva di immobili – i cui tempi possono variare in relazione, peraltro, ad attività che dipendono da terzi (l’ente pubblico espropriante ed il terzo espropriato).
Altro aspetto problematico è quello riguardante la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, nonché di eventuali varianti, che è posta in carico all’affidatario. Questo, infatti, deve predisporli nel rispetto del capitolato prestazionale e (non è specificato, ma ça va sans dire) e del progetto preliminare, approvarli e comunicarli all’amministrazione aggiudicatrice ed alle altre eventuali autorità competenti, ma è comunque a carico dell’affidatario ogni conseguenza connessa alla mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità. Tale previsione, essendo riferita ad attività di terzi rispetto ai quali l’affidatario è del tutto estraneo, potrebbe causare notevoli contenziosi ove la mancata o ritardata approvazione fosse conseguenza di comportamenti non diligenti della Pubblica Amministrazione….
Infine, ove i vincoli in capo all’affidatario non fossero già rilevanti, si prevede che il sede di collaudo l’amministrazione aggiudicatrice debba ovviamente verificare la rispondenza dell’opera ai requisiti prestazionali, ma che a tali fini possa anche imporre modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità.
A tal ultimo proposito si ritiene di dover segnalare una apparente incongruenza della norma. Infatti, nel comma 6 della norma si prevede che “il contratto” debba individuare la soglia massima di riduzione del canone superata la quale “il contratto” è risolto. Ebbene, mentre l’uso del termine “contratto” appare congruo nel secondo caso, non altrettanto può dirsi nel primo. Infatti, appare logico ritenere che “il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto” debba essere previsto già nel Bando e poi, semmai, ribadito nel contratto, ma non potrebbe mai essere oggetto di prima previsione nel contratto, essendo evidentemente un elemento particolarmente rilevante ai fini della definizione della proposta di piano economico in sede di offerta. Anche in questo caso, quindi, sembrerebbe opportuno un chiarimento.
In definitiva, quindi, sembra di poter valutare con molto interesse l’introduzione di questa nuova figura di partnership pubblico-privata, ma senza tralasciare l’opportunità di alcune correzioni se si vuole realmente dotare il settore di uno strumento effettivamente alla portata degli operatori privati.
A me sembra che "siamo alla frutta", comunque tanti auguri a tutti noi
RispondiEliminaCiao Arnaldo, quello a cui fai riferimento mi pare una sorta di leasing, al pari di quello utilizzato per le Scuole Medie. La domanda, però, che mi pongo è questa: il polo o i poli scolastici sono solo per le elementari? Se così fosse, allora perchè non farlo anche per le superiori? L'edificio di via Manzoni risale alla metà degli anni '60 e quindi, pur non avendo riportato danni, non è antisismico. I ragazzi che frequentano il Liceo e il Professionale non hanno diritto ad altrettanta sicurezza? Perché questa differenza di trattamento? forse perché pensiamo che le superiori debbano sparire nell'arco di pochi anni? Un saluto.
RispondiEliminaNon voglio commentare le polemiche, soprattutto se di origine politica, ma i fatti, citando quanto sopra riportato.
RispondiElimina"... A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
omissis
2.di prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Settore Tecnico ed allegata alla presente per il “Fabbisogno e stima costi per attività scolastica su nuovi plessi scolastici antisismici” e che la stessa ammonta ad € 6.100.000;..."
Collaborando con aziende che si occupano di bioedilizia lignea, ho notevoli e fondate ragioni di sostenere che costruzioni criteriate, e non al risparmio fino all'osso (scuole di S.Carlo), possano, o meglio, debbano essere tenute in debita considerazione come alternativa, non soltanto di sicurezza, benessere e risparmio energetico, ma soprattutto come metodo di risparmio sui consumi nel futuro, riduzione della manutenzione, garanzia 30 anni invece dei dieci sulla muratura, insonorizzazione, trattamenti ignifughi... eccetera eccetera... Che si mettano sul piatto della bilancia i costi di costruzione più i costi di riscaldamento, raffrescamento e manutenzione per 30 anni, e poi che si faccia la scelta con il miglior rapporto qualità/prezzo (nel 2011 un'abitazione di 200mq è costata per adeguamento delle temperature interne meno di 500Euro).
Volendo, si possono pure costruire immobili "passivi", che non costerebbero proprio più nulla all'amministrazione comunale, anzi, potrebbero trasformarsi in una fonte di reddito, qualora fornite di pannelli fotovoltaici sul tetto, come in molti paesi d'Europa, dove di sole ce n'è pure meno.
Un risparmio energetico che porta vantaggio alle casse del Comune risulterebbe sicuramente un punto a favore di qualsivoglia amministrazione comunale.
Per concludere, non oso nemmeno pensare ai bambini di prima elementare di Pilastri, ed i loro genitori, che dovrebbero alzarsi intorno alle sei per arrivare a scuola entro le 7.50!
Francesca Fabbris
Per completezza di informazione riporto di seguito i calcoli effettuati dagli Uffici Comunali a supporto della citata deliberazione. Ovvaimente potrà leggere gli originali al seguente link
Eliminahttp://sac2.halleysac.it/c038003/de/at_p_delib_dettag.php?x=bb7a51b272b3f606c7a6c6bb785094fa&ATPRSER=9573&pag=&ATPRTIP=&ATPRNUD=&anno_delibere=&delibera_dal=&delibera_al=&ATPRGDE=&ATPRCAS=&ATPRCUF=#
FABBISOGNO E STIMA COSTI PER ATTIVITÀ SCOLASTICA
SU NUOVI PLESSI SCOLASTICI ANTISISMICI:
BONDENO CAPOLUOGO + OSPITALE
N° alunni 371
fabbisogno attuale classi n° 18
fabbisogno a regime classi n° 20 su 4 sezioni
capacità/dimensionamento a regime ° 500 alunni dimensionato su 25 alunni ad aula
D.M. 1975 - Indice globale per attività ordinarie, mensa, complementari, connettivo e servizi
igienici
mq. 5.85/alunno
tot. spazi didattici: mq. 5,58/al x 500 alunni = mq. 2790
costo stimato struttura: € 1.500/mq x 2790mq = € 4.185.500
D.M. 1975 - Indice globale per dimensionamento area
Mq. 18.33/alunno
tot. area mq. 18.33/al x 500 alunni = mq. 9165
costo stimato sistemazione area (D.C.C. n° 96 del 27.11.2008)
€ 17.85/mq x 9165mq = € 163.595
costo stimato urbanizzazioni (D.C.C. n° 96 del 27.11.2008)
€ 42.24/mq x 1800mq = € 76.032
TOTALE INTERVENTO = € 4.425.127
SCORTICHINO :
Elementari
N° alunni 76
fabbisogno attuale classi n° 5
fabbisogno a regime classi n° 5 su 1 sezione
capacità/dimensionamento a regime ° 125 alunni dimensionato su 25 alunni ad aula
D.M. 1975 - Indice globale per attività ordinarie, mensa, complementari, connettivo e servizi
igienici
mq. 5.85/alunno
tot. spazi didattici: mq. 5,58/al x 125 alunni = mq. 697
costo stimato struttura: € 1.500/mq x 697mq = € 1.045.500
D.M. 1975 - Indice globale per dimensionamento area
Mq. 18.33/alunno
tot. area mq. 18.33/al x 125 alunni = mq. 2.291
costo stimato sistemazione area (D.C.C. n° 96 del 27.11.2008)
€ 17.85/mq x 2.291mq = € 40.895
costo stimato urbanizzazioni (D.C.C. n° 96 del 27.11.2008)
€ 42.24/mq x 450mq = € 19.000
Acquisto area = mq. 2.291 x € 20/mq. = € 45.820
TOTALE INTERVENTO = € 1.151.215
Materna
N° alunni 40
fabbisogno attuale classi n° 2 D.M. 1975 - Indice globale per attività ordinarie, mensa, complementari, connettivo e servizi
igienici
mq. 7.12/alunno
tot. spazi didattici: mq. 7.12/al x 40 alunni = mq. 285
costo stimato struttura: € 1.500/mq x 285mq = € 427.500
D.M. 1975 - Indice globale per dimensionamento area
Mq. 25,00/alunno
tot. area mq. 25.00/al x 40 alunni = mq. 1.000
costo stimato sistemazione area (D.C.C. n° 96 del 27.11.2008)
€ 17.85/mq x 1.000mq = € 17.850
costo stimato urbanizzazioni (D.C.C. n° 96 del 27.11.2008)
€ 42.24/mq x 200mq = € 8.450
Acquisto area = mq. 1.000 x € 20/mq. = € 20.000
TOTALE INTERVENTO = € 473.800
Stima interventi (Bondeno + Scortichino) = € 6.050.142
Imprevisti, spese notarili ed arrotondamenti = € 49.858
Totale stima = € 6.100.000
La stima è redatta sugli indici globali del D.M. del 1975 è una valutazione teorica che non può tener conto della effettive esigenze progettuali derivanti dalla necessità di ottimizzare gli schemi di aggregazione tipologica distributiva e funzionale, e degli elementi di caratterizzazione formale e compositiva.
Il Dirigente
Arch. Fabrizio Magnani
Ma non ne abbiamo avuto abbastanza con gli strumenti creativi?
RispondiEliminaVedi cimiteri e scuola media nuova dove vedo nella documentazione su questo sito, ci tocca pagare noi gli adegumenti a seguito del sisma e non il promotore!
Personalmente mi sembrano pochi i denari necessari, €/mq 1.500,00, nel quadro riportato dal moderatore manca l'IVA, d'accordo che per le aziende promotrici non sarà un costo, ma l'eventuale rata sarà più IVA.
Mamma qui ci fanno neri ancora una volta con sta' finanza creativa!!