Si parlava della scuola di Stellata, http://albo-pretorio-bondeno.blogspot.it/2012/11/osservatorio-sul-dopo-terremoto-iii.html, ed ad un certo punto nella detrminazione n° 469 del 21 settembre 2012 si faceva riferimento ad un'altra deliberazione la n° 440 del 4 settembre 2012. Deliberazione che pensavo mi fosse sfuggita, ed invece no, semplicemente non era ancora stata pubblicata. Infatti è stata pubblicata "solo" il 7 novembre.
La cosa non è grave, ma certo è indicativa di una certa "confusione" che evidentemente regna o all'interno dell'ufficio tecnico oppure all'interno dell'ufficoio segreteria .
La deliberazione n° 440 del 4 settembre infatti riguardava i "primi" lavori da realizzarsi sulla scuola di Stellata, mentre la successiva deliberazione 469 del 21 settembre (pubblicata prima) riguardava una integrazione dei lavori sulla scuola. La cosa indubbiamente crea confusione, ma non inficia sicuramente la procedura.
Colgo quindi l'occasione di questa piccola gaffe degli uffici, per fare il punto sulla pubblicità degli atti amministrativi, riproducendo di seguito un estratto del commento dell'Avv. Emanuele Traversa sul sito Overlex.com http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=871
2. Pubblicità degli atti e provvedimenti amministrativi
Prima di addentrarci nell' iter argomentativo del Consiglio di Stato, vorrei premettere qualche nozione sulla pubblicità degli atti nel nostro ordinamento.
Tra le fasi del procedimento amministrativo, vi è quella cd. integrativa dell'efficacia. In questa fase l'atto è oramai formato ma onde poter spiegare i suoi effetti giuridici, necessita di ulteriori adempimenti e formalità (si parla in proposito di atti recettizi )
In merito possiamo distinguere, senza inoltrarci nelle diverse forme di pubblicità esistenti, tra:
● pubblicità – notizia : tale forma non condiziona l'efficacia dell'atto, tuttavia la sua omissione determina l'irrogazione di sanzioni, si pensi alle pubblicazioni di matrimonio;
● pubblicità – costitutiva : in questo caso la pubblicità va ad inserirsi nella sequenza procedimentale che porta il provvedimento amministrativo ad esplicare i suoi effetti nell'ordinamento giuridico.
In relazione alla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale, nel momento in cui tale formalità viene posta in essere, viene a determinarsi una presunzione di conoscenza legale dell'atto, ragion per cui da quel momento decorrerà il dies a quo per l'impugnazione dell'atto pubblico.
Occorre precisare che tale principio di conoscenza legale si applica agli atti che, pubblicati all'albo pretorio, non necessitano di notificazione individuale o di altra forma di pubblicità finalizzata all'effettiva conoscenza degli stessi.
In particolare, l'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, dispone in tal senso con riguardo alla decorrenza dei termini per l'impugnazione degli atti amministrativi, operando una distinzione tra atti per il quali è prevista l'effettiva conoscenza e atti per i quali tale formalità non è necessaria.
In breve la formalità della pubblicazione è condizione di efficacia e non di validità delle deliberazioni comunali, ragion per cui non potrà essere pronunciato l'annullamento di quest'ultime, in relazione alla mancata pubblicazione.
La pubblicazione deve avvenire con copia integrale, ovvero per estratto, purché vi sia la trascrizione integrale del dispositivo.
La tecnologia ha condotto di recente all'istituzione dell' Albo Pretorio Elettronico , per mezzo del quale la Pubblica Amministrazione può ottemperare agli obblighi stabiliti dalla Legge in materia di pubblicazioni, nell'ottica dell'integrazione dei sistemi tradizionali cartacei, sempre validi, con quelli digitali. Con l' “Albo Pretorio Virtuale”, si velocizzano i rapporti e si offre la possibilità ad ogni utente di accedere, anche da casa, agli atti che sono di pubblico interesse, come bandi e avvisi di gara.
Quindi in estrema sintesi la pubblicazione dell'atto è necessaria, perchè dalla data di pubblicazione l'atto o la determinazione può essere oggetto di impugnazione. Nel nostro caso un cittadino che volesse impugnare la determinazioni di cui sopra si troverebbe a dover impugnare prima la deliberazione integrativa (n° 469) e solo successivamente la deliberzione originaria (N°440).
.. Ma va bene !!!!
RispondiEliminaPubblicando dopo una determina si scoraggia chi eventualmente intende impugnare la determina perchè il "determinato" è già stato messo in essere rischiando di andare a fare danni anche al fornitore/realizzatore della fornitura o del servizio.
RispondiEliminaChi vuoi che faccia una cosa del genere, praticamente è l'impunità della pubblica amministrazione!