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lunedì 2 dicembre 2013

IMU - la difesa dell'ufficio

Ricevo e pubblico con piacere .....

Carissimo Arnaldo
Ti mando le mie considerazioni e ti chiedo di pubblicarle sul tuo blog
Grazie Ciao

Cavallini D.ssa Sabrina
Dirigente del Settore Finanziario
Comune di Bondeno (FE)

tel. 0532899224

Il comune di Bondeno (FE)  ha previsto in applicazione dell’art. 2 bis del D. L. 102/2013 convertito con Legge 124 del 28/10/2013 l’assimilazione  all’abitazione principale ai fini IMU delle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

per beneficiare dell’agevolazione si è previsto che i soggetti interessati devono dichiarare  - di essere in possesso di un contratto di comodato gratuito con data stipula antecedente al 1 gennaio 2013, in forma scritta registrato, con indicazione degli estremi di registrazione;


  Vista la Risoluzione dell’agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2001, n. 14/E (recante: comodato verbale obbligo di registrazione) Visto l’art. 3 del D. P.R n. 131 del 26 aprile 1986, e l’art. 1 comma 346, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, dove si stabilisce che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati Visto l’art. 5 comma 4 del DPR 26-4-1986 n. 131 dove si prevede che per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta; Visto il modello 69 dell’Agenzia delle Entrate prot. 2010/83561 predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato dei beni immobili
 
Si ritiene che il parere della Agenzia delle Entrate sia superato dall’art. 1 comma 346 della legge 30 dicembre 2004, numero 311, secondo cui “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. I contratti di comodato, siano essi scritti o verbali, rientrano, infatti tra quelli che costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari.

Si ritiene che il comune di Bondeno, richiedendo gli estremi del  contratto di comodato e gli estremi della relativa registrazione, dopo le modifiche introdotte dall’art, 1 comma 346, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311,  in sede di autocertificazione finalizzata ad ottenere una agevolazione tributaria ed anche  in conseguenza della relativa enunciazione da parte del contribuente nella stessa autocertificazione, abbia agito correttamente.


Si ritiene inoltre che la mancata richiesta degli estremi di registrazione del contratto di comodato da parte del Comune, possa costituire una tolleranza tacita all’elusione fiscale, quando invece i Comuni ai sensi dell’art. 18 del D.L. 31/5/2010 n. 78, devono partecipare all’attività di accertamento tributario e contributivo

Si invita a verificare anche il comunicato del comune di Mirandola in materia che ha agito esattamente come il Comune di Bondeno in materia di richiesta di registrazione

Cara Sabrina, 
come puoi ben vedere ho immediatamente pubblicato le Tue considerazioni in Proposito alla delibera del Consiglio Comunale dello scorso venerdì. In più di un punto non mi trovano concorde, soprattutto su quello "chiave" dell'enunicazione dell' atto. 
Provo a spiegare meglio il mio punto di vista :

1) Il contratto di comodato è un contratto che non necessita della forma scritta per la sua validità, anche se relativo a beni immobili ( Art. 3, c. 1 D.P.R. 26.04.1986, n. 131: con riferimento al contratto verbale di comodato si evidenzia che la norma nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione non richiama anche il contratto di comodato )

2) Qualora fosse fatto "per scelta" in forma scritta scatterebbe l'obbligo di registrazione poiché così previsto  ( Art. 5, c. 4, Tariffa Parte Prima D.P.R. 26.04.1986, n. 131 il contratto di comodato in forma scritta è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di €. 168,00)

3) Per aversi la famosa "enunciazione in atto" è necessario che vi sia un nuovo atto soggetto a registrazione nel quale venga citato (enunciato appunto) l'originario contratto verbale (In base al disposto di cui all’art. 3, c. 2 del D.P.R. 131/ 1986, al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell’art. 22, concernenti atti non registrati il quale stabilisce :
i) se in un atto sono enunciate disposizioni contenuti in atti scritti, o contratti verbali non registrati, e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate
ii) se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, è dovuta anche la sanzione ) e mi sembra proprio strano  che l' autodichiaraziune fatta al Comune per la richiesta del beneficio IMU possa essere considerato un atto soggetto a registrazione, facendo scattare in questo modo l'enunciazione dell'originario atto verbale di comodato, tanto più che i soggetti (dell'atto) non sarebbero gli stessi ( Comune - Proprietario immobile) vs ( Padre proprietario - figlio comodatario).
Ciò detto credo di aver annoiato anche i più attenti lettori del blog ..... mi preme solo ribadire che il risultato ottenuto dalla deliberazione del consiglio comunale è ridicolo e vessatorio per i cittadini, meglio sarebbe stato non fare nulla, piuttosto che, come dicevano i nostri nonni, fare le cose per far dispetto ai santi.



1 commento:

  1. Cosa ne dite del penultimo capoverso dell' intervento della Cavallini ?
    A me sembra indicativo di una mentalità arrogante che questi dipndenti pubblici hanno affinato . La lotta di classe riveduta e corretta, interpretano la legge con discutibile capacità per poi affliggere i cittadini lavoratori ed imprenditori, tanto sono tutti evasori ... Ma quali evasori se senza le nostre imposte non riuscireste neppure a dare da magiare ai vostri figli e poi parlate di "tolleranza tacita all'elusione fiscale" .Ma fatemi il piacere, quanti di voi riuscirebbero a mettere insieme il pranzo con la cena vendendo i propri servizi a noi cittadini ? Siamo comunque alla fine, di soldi non ne abbiamo più da pagare a questo stato parassita, niente reddito, niente tasse, niete stpiendi per gente come voi. La lotta di classe che ci avete dichiarato è appena cominciata e non saremo noi a perderla ...

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