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giovedì 19 dicembre 2013

TARES - Che follia è mai questa ?

La scorsa settimana come previsto è stata recapitata la "TERZA" e dico "TERZA" rata della tares. 

Un bel biglietto di auguri natalizi che l'amministrazione comunale ha "dovuto" inviare ai cittadini, compreso nell'ingente importo c'era anche la nuova imposta sui servizi indivisibili, per niente trascurabile, e che comunque, almeno quest'anno andrà tutta allo stato. (Che che ne dica l'assessore Cestari http://www.estense.com/?p=333824 )


Un amico, particolarmente seccato, mi faceva notare che il disagio per l'esosità del tributo si è sommato allo scarsissimo preavviso, (solo alcuni giorni), rispetto alla scadenza. Dobbiamo faticare persino per pagare le tasse, infatti  da questa rata non è più possibile l'addebito automatico in conto corrente e così le file nelle banche si sono sprecate.
Ma la cosa che ci ha fatto veramente indignare è l'esosità delle sanzioni in caso di ritardato pagamento, infatti come potete vedere dalla fotocopia dell'avviso dell'amico "arrabbiato"



in caso di ritardato pagamento è prevista una sanzione del 
2 % (due per cento) al GIORNO !!!

No, non è un refuso è proprio il 2 % al giorno, per i primi quindici giorni dopo la sanzione è fissa 30 % (trenta per cento) .
E' una sanzione folle e usuraia, io non avevo mai visto una cosa del genere .

Mi sono parecchio indignato , anche perchè visto il risicatissimo preavviso, potrebbe capitare a tutti di giungere in ritardo con il pagamento. 
Qualche giorno dopo prima il comune e poi il MEF hanno emanato un comunicato stampa che prevede la non applicabilità delle sanzioni per i pagamenti effettuati entro il 16 gennaio 2014. Ma il problema delle sanzioni abnormi rimane e non sono convito che sia legale.
A tale proposito sono corso a vedere sul sito del comune, dove ho purtroppo avuto la conferma della follia della sanzione del  2 % giornaliero (pari ad un tasso annuo del 730 %)


"SANZIONICambia rispetto alla TIA la parte relativa all'applicazione delle sanzioni in caso di parziale/omesso o tardivo pagamento di una o più rate, ed in caso di omessa dichiarazione di nuove superfici occupate.In sostanza, per parziale/omesso o tardivo versamento di una o più rate, si applica una sanzione pari al 30 % dell'importo dovuto; una sola attenuante è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quattordici giorni, in tali casi la sanzione è pari al 2% per ogni giorno di ritardo.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro.In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro."
per verificare con i vostri occhi potete cliccare
 http://www.comune.bondeno.fe.it/portfolio/show/title/tares/src/@random4e76f1c22f114


A questo punto mi sono chiesto chi avesse previsto delle sanzioni tanto elevate da poter essere definite USURAIE, il comune o lo stato. E così sono corso a cercare su internet dove ho trovato ben altre sanzioni in diversi comuni.
Ad esempio il comune di Verona, del sindaco Tosi, tanto caro al nostro sindaco, ha un sistema sanzionatorio molto simile a quello delle imposte dirette, che prevede il ravvedimento operoso pagando il 3,75 % per pagamenti entro il primo anno, potete verificare a questo link
stessa cosa per il comune di Ascoli Piceno 
Ho poi trovato un utilissimo portale dal nome evocativo di Aministrazioni Comunali.it, nel quale ho potuto trovare un programma che consente di calcolare la TARES,  il ravvedimento e di compilare anche il relativo modello F 24 per il pagamento. Ed anche qui il ravvedimento è previsto con il pagamento del 3,75 % oltre agli interessi al tasso legale, per pagamenti effettuati entro un anno dalla scadenza.
Ed allora mi sono detto perchè il comune di Bondeno, minaccia ed intimidisce i cittadini con sanzioni così abnormi ??? Su che basi si fondano queste sanzioni e così mi sono andato a leggere il 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI
tra l'altro approvato nello scorso mese di settembre.
Leggete quello che dice l' 
ART. 30-
Attività di controllo e sanzioni1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, provvede a notificare al contribuente, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.7. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.8. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degliobblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

Cosa ne dite ??? 
Io non ho trovato, nel regolamento le sanzioni abnormi minacciate da CMV per conto del Comune di Bondeno.
Da dove nascono ???
Chi le ha pensate e messe in atto ???

Una risposta da parte dell'amministrazione della Città di Bondeno mi sembrerebbe doverosa !!!


2 commenti:

  1. Tutte le volte che ho chiesto qualcosa (tramite la redazione di Bondeno.com), non ho mai ricevuto risposta; ti auguro miglior fortuna...

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  2. Che bello abitare in un Comune dove se non riesci a pagare una tassa nei tempi previsti sei rovinato.Bondeno una città da favola........

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