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mercoledì 23 gennaio 2013

L'organo di revisione, questo sconosciuto !


L' 11 novembre 2012 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 174/2012, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012 n° 213.

Il DL 174/2012 ha modificato, tra l’altro, la disciplina relativa alla revisione economico - finanziaria degli enti locali. In generale, sono stati ampliati gli atti per i quali è obbligatorio il parere preventivo dell’organo di revisione e sono state apportate modifiche in merito all’organo di revisione nelle unioni dei comuni.



In estrema sintesi sono stati estesi gli atti per i quali è obbligatorio il parere preventivo dell’organo di revisione. 
Ma come viene scelto e nominato l'organo di revisione del comune di Bondeno ?


Ai sensi dell’art. 234 del TUEL, il collegio di revisori dei comuni, delle province e delle città metropolitane è composto da tre membri.
Mentre nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,  la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

Nel nostro caso l'organo di revisione del comune di Bondeno è stato nominato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 aprile 2012 e più precisamente sono risultati eletti si signori:

BONAZZI Stefano, nato a Cento, residente a Pieve di Cento, via Prov.le Cento, 35/B  

BERNARDELLI  Paolo, nato a  Ostiglia, residente a Revere (Mn) via G. Romano, 44; 

MAIARELLI  Massimo, nato a Ferrara il 01/01/1949 residente a Ferrara Via Comacchio, 353; 
I primi due indicati dalla maggioranza, mentre il terzo è stato indicato dalla minoranza, così come di consuetudine. Rimarranno in carica tre anni .


  

Ai sensi dell’art. 237 del TUEL (non modificato dal DL 174/2012), il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo 2 componenti e redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. 

Ai sensi dell’art. 239 del TUEL (prima delle modifiche apportate dal DL 174/2012), l’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

  •  attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; 
  • pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
  •  vigilanza  sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
  •  relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  • referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  • verifiche di cassa di cui all’art. 223 del TUEL. 
Al fine di garantire l’adempimento delle proprie funzioni, l’organo di revisione:
  1. ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente;
  2. può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
  3. può partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. 
Il DL 174/2012 (art. 3 co. 1 lett. o) ha modificato l’art. 239 del TUEL nella parte relativa ai pareri che devono essere espressi dall’organo di revisione, mentre rimangono immutate le altre funzioni sopra riepilogate.

Nel dettaglio, il nuovo art. 239 del TUEL stabilisce che l’organo di revisione ha la funzione di esprimere un parere, con le modalità stabilite dal regolamento, sulle seguenti materie:
  • strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  • proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
  • modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  • proposte di ricorso all’ indebitamento;
  • proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  • proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  • proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. 
Peraltro, la norma prevede che (sotto questo profilo non ci sono modifiche rispetto al testo precedente alle novità introdotte dal DL 174/2012) nei pareri indicati è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto:
  • dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario (art. 153 del TUEL);
  • delle variazioni rispetto all’anno precedente; 
  • dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.
Nei pareri (che sono obbligatori) sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni e l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione. 


Il DL 174/2012 ha poi introdotto altre novità che coinvolgono i revisori degli enti locali.
All’art. 147-bis co. 3 del TUEL (inserito dall’art. 3 co. 1 lett. d) del DL 174/2012) è stabilito che le risultanze del controllo di regolarità amministrativa sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 

All’art. 147-quinquies co. 1 del TUEL (inserito dall’art. 3 co. 1 lett. d) del DL 174/2012) è stabilito che il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
 L’art. 222 co. 2-bis del TUEL (inserito dall’art. 3 co. 1 lett. i-bis) del DL 174/2012) stabilisce che, per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell’art. 246 del TUEL che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, il limite massimo per le anticipazioni di tesoreria è elevato a 5/12 per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione.
È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.
La condizione di grave indisponibilità di cassa deve essere certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione. 

L’art. 243-bis del TUEL (introdotto dall’art. 3 co. 1 lett. r) del DL 174/2012) disciplina la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, cui possono ricorrere (con deliberazione consiliare) i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.
Il consiglio dell’ente locale, entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera anzidetta, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. 


Ai sensi dell’art. 242 del TUEL, così come modificato dall’art. 3 co. 1 lett. p) del DL 174/2012, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione (relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento), contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
Con decreto del Ministro dell’Interno sono fissati i parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell’anno precedente. 

L’art. 3 co. 1 lett. s) del DL 174/2012 ha modificato, da ultimo, l’art. 248 del TUEL, che disciplina le conseguenze della dichiarazione di dissesto. Nel dettaglio, il nuovo co. 5-bis stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 della L. 14.1.94 n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata.


La Corte dei conti trasmette l’esito dell’accertamento anche:
  1. all’Ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari;
  2. al Ministero dell’Interno per la conseguente sospensione dall’elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all’art. 16 co. 25 del DL 138/2011, conv. dalla L. 148/2011.

Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
A buon intenditor ....poche parole !!!










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