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mercoledì 17 ottobre 2012

Licenza di appalto senza gara

007 licenza di appalto senza gara
Con le  deliberazioni della Giunta:
 N° 119 del 11.09.2012
INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO SPAZIO29 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ESECUTIVA per € 95.569,24

N° 121 del 13.09.2012,
INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI - "LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI INTEGRATIVI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI STELLATA"- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ESECUTIVA per  € 27.000,00

N° 129 del 27.09.2012
INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI PRESSO LA SEDE CROCE ROSSA DI BONDENO -APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ESECUTIVA per € 65.599,83

N° 130 del 27.09.2012,

LAVORI DI RIPRISTINO E REALIZZAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI A SEGUITO DEL SISMA AI SENSI DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI N.2-4 PRESSO LA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI

SCORTICHINO - AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE A PROCEDERE
ALL'AFFIDAMENTO LAVORI  per    € 60.467,00

La giunta ha demandato al Settore Tecnico, ed in particolare al suo Dirigente arch Fabrizio Magnani, responsabile del procedimento,  le procedure di affidamento degli interventi, stabilendo che all'appalto dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs.163/06 e del DPR 207/2010, stante l’urgenza improrogabile degli interventi.

Leggendo questa serie di delibere, tutte tra loro coordinate, mi sono chiesto che cosa fosse la procedura negoziata senza bando ed in quali casi sia applicabile, così mi sono procurato il testo del decreto legislativo 163/2006 ed in particolare dell'art 57 che regolamenta il nostro caso e l'ho riportato qui di seguito, almeno la parte che ci interessa:

" Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, l. n. 537/1993; art. 24, l. n. 109/1994; art. 7, d. lgs. n. 157/1995) 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata.b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:omissis4. omissis5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;b) omissis6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.7. omissis                                                                                                 "
Quindi dalla lettura della norma abbiamo saputo che questa procedura è di carattere eccezionale, ed è possibile solo in limitati e specifici casi che comunque vanno debitamente motivati in delibera.
L'ipotesi che ci interessa è quella del comma 2 lettera c, "nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili" ed è indiscutibile che il terremoto sia un'evento imprevedibile. Più discutibile è se il tipo di lavori da appaltare senza bando di gara, rientrino nella dicitura "strettamente necessari".
A tal proposito è il caso di segnalare la seguente massima dell' Autorità di vigilanza sui lavori pubblici Deliberazione n° 22 del 9.02.2011http://www.avcp.it/portal/elencoMassime
"Il D.Lgs. n. 163/2006 contempla la possibilità, quando l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti non sia compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica, di espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, comma 2, lett. c). L’urgenza richiesta dalla norma deve scaturire da cause impreviste ed avere carattere cogente ed obiettivo. In altri termini, l'urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contingenti, tali da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi che la stazione appaltante si è posta mediante la realizzazione dell'intervento stesso. Le ordinanze extra ordinem c.d. ‘di necessità’, sono provvedimenti che si riferiscono ad evenienze di carattere eccezionale, determinate da un fatto imprevisto, per le quali sarebbe impossibile l'utilizzazione dei normali mezzi predisposti dall'ordinamento: la loro adozione, quindi, è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta, che presenti il carattere dell'eccezionalità - come un evento naturale straordinario (terremoto, inondazione, incendio, epidemia, ecc.) - per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia. Tuttavia, una deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici, proprio perché indotta da una situazione eccezionale, non trova logica giustificazione ove permanga sine die, ma solo se la sua efficacia sia limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza della menzionata situazione.                   "
In conclusione il terremoto giustifica la deroga per l'eccezionalità della situazione, ma la deroga deve essere limitata nel tempo...

P.S. Leggendo il testo dell'art 57, mi è sembrato di conoscerlo, strano mi sono detto, poi l'illuminazione, ricordate il comma 5 lettera a.2 ? ... No . Allora andatevi a rivedere il post ti-piace-vincere-facile.html



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