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lunedì 5 novembre 2012

Terremoto e Contributi

Cari amici lettori da oggi ho deciso di pubblicare una serie di interventi del comitato Sisma.12, che ho trovato su Fiscal Focus.info Il quotidiano del professionista, un giornale on line di taglio prettamente tecnico.

Ho trovato questi interventi di grande interesse e per chi volesse approfondire l'opera e l'attività del comitato vi segnalo il link : http://sismapuntododici.blogspot.it/

SISMA EMILIA. Contributi reali o virtuali?

E’ necessario chiarire al più presto un aspetto determinante perché la ricostruzione possa efficacemente decollare: la modalità di erogazione dei contributi. Esaminiamo oggi come funziona.

Una volta presentato e autorizzato il progetto di recupero dell’abitazione, il terremotato potrà andare in banca per chiedere l’erogazione dei contributi necessari a saldare fino all’80% dei lavori eseguiti. La banca metterà a disposizione del terremotato un finanziamento agevolato che è, a tutti gli effetti, un mutuo, il quale dovrà poi essere rimborsato in rate alla banca stessa. E qui nasce il problema. Contrariamente a quanto si pensa o si è sentito dire, è il terremotato a dover restituire il finanziamento e non lo Stato. E allora in cosa consiste il contributo? Il terremotato maturerà un credito d’imposta pari alla rata di mutuo che ha pagato. Si tratta di un credito d’imposta che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione con altri tributi, ammesso che ne abbia, altrimenti perderà il beneficio.

Ci spieghiamo con un esempio. Ipotizziamo il caso di un terremotato che abbia lavori di recupero dell’abitazione per euro 100.000, a cui venga concesso un contributo di euro 70.000 (nell’ipotesi il contributo è il 70%, la norma afferma infatti che il contributo è fino all’80% e non che deve essere l’80%). La banca concederà quindi un finanziamento di 70.000 che supponiamo debba essere restituito in 10 anni, quindi con rate di euro 7.000 all’anno (per semplicità trascuriamo gli interessi). Ogni anno il terremotato pagherà alla banca rate per un importo complessivo di euro 7.000 ed in corrispondenza maturerà un credito d’imposta di 7.000 che recupererà compensando altri tributi di cui è debitore, quali ad esempio: IRPEF, addizionali regionali e comunali, IMU e contributi INPS.
Vi sono due ordini di problemi. Il primo, ed è il più grave: se il terremotato non ha redditi o ne ha in misura insufficiente non riuscirà a recuperare il credito d’imposta (che può solo compensare e non chiedere a rimborso). Continuando sull’esempio precedente, supponiamo che il terremotato abbia un debito d’imposta per euro 2.000 a fronte di un credito di euro 7.000 per le rate di mutuo che ha già pagato. Riuscirà a compensare l’imposta dovuta per 2.000, ma il residuo credito di euro 5.000 potrà recuperarlo se, e solo se, negli anni successivi avrà delle imposte da versare per un importo pari o superiore a 5.000. Naturalmente il problema rischia di dilatarsi perché ogni anno maturerà euro 7.000 di credito in corrispondenza alle rate di mutuo pagate, ma se è un terremotato a reddito fisso o soggetto a minime variazioni (per esempio perché è un lavoratore dipendente) rischia di non riuscire mai a recuperare il contributo che lo Stato gli ha concesso per la ricostruzione del terremoto.

Il secondo problema è legato alla sfasatura temporale che ne deriva. Prima si paga la rata del mutuo, poi si compensa.
Un sistema di erogazione del contributo concepito in questi termini non può funzionare, perché non offre alcuna certezza a chi deve intraprendere i lavori di ristrutturazione che, purtroppo, ha già altri pensieri (fra i primi quello di trovare il modo di sobbarcarsi quel famigerato 20% - ma in un separato intervento scopriremo che la percentuale è ben più elevata - che lo Stato comunque non finanzia). Non si può pretendere che la ricostruzione possa basarsi su contributi erogati non in denaro, ma sotto forma di credito d’imposta da compensare. Il rischio che si corre è che il contributo non sia reale, ma virtuale. Paradossalmente un sistema così concepito è particolarmente svantaggioso per chi ha redditi più bassi, ossia coloro che nella ricostruzione delle proprie abitazioni avranno i problemi maggiori, soprattutto nel reperire le risorse che occorrono per saldare la differenza non coperta dal contributo statale.

Questo meccanismo è regolato dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012 (convertito in L. 135 del 2012) che, riportato nei suoi passi più significativi (per rendere la norma intellegibile alcune parti sono omesse, ma su internet si trova il testo integrale), dispone al 2° comma: "In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche [...], in capo al beneficiario del finanziamento [dunque in capo al terremotato] matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti [ossia la rata del mutuo]".

E’ dunque indispensabile introdurre, al più presto, un correttivo a tale disposizione, perché al momento non ne risultano, ma forse si tratta di una nostra distrazione e ci auguriamo fortemente di essere in errore.
Dalla Regione sono arrivate verbali rassicurazioni circa un provvedimento di prossima emanazione che trasferirà il credito da compensare alla banca erogatrice del finanziamento, la quale provvederà a compensare coi propri debiti d’imposta. Se così sarà, ed è il nostro auspicio, il terremotato non dovrà più preoccuparsi di come recuperare il credito. Per lui, purtroppo, resteranno da risolvere altri problemi, ma saranno esaminati in successivi interventi.
Autore: Comitato Sisma.12
Tratto da Fiscal Focus.info Il quotidiano del professionista del 29 ottobre 2012 http://www.fiscal-focus.info/attualita/sisma-emilia-contributi-reali-o-virtuali,3,11077

2 commenti:

  1. a mio avviso il credito di imposta puo' essere maturato sulla quota residua del 20% a totale carico del contribuente.... detto cio' mi guarderei bene dal mettere in giro certe informazioni (procurato allarme) se cio' non fosse piu' che certo.

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    1. E quindi, secondo Te l' 80 % è a fondo perduto, anticipato dalle banche per conto dello Stato e l'ulteriore 20 % dà diritto ad un credito di imposta??? Sarebbe veramente ottimo, ma dove hai trovato queste notizie. Io per parte mia ho cercato le varie norme e anche le note alla relazione che ha accompagnato il provvedimento, e quanto affermato nell'articolo mi pare assolutamente corretto, sarei felice di essere smentito da Te, magari con dei riferimenti normativi .....

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