Tra le centinaia di ordinanze sindacali emenate in questi giorni mi vorrei soffermare sull'ordinanza N° 926 del 26.07.2012 che nulla ha a che vedee con il terremoto poichè ha il segunete oggetto :
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per eliminare la presenza di cattivi odori e di insetti presso la centrale a Biogas - Energy Due SRL, Energy Uno srl; Energy Tre srl; Energy quattro srl.
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Dalla lettura dell'ordinanza, pare che già il 22.12.2010 con provvedimento contingibile ed urgente n. 125/10 il Sindaco ordinava alla Società Energy Due srl di provvedere senza indugio ad adottare tutte le misure ritenute idonee per eliminare la presenza di cattivi odori provenienti dall’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili (biogas da biomasse) ubicato in Bondeno – Via E. Rossaro.
Pare pure di capire che il Comandante del Corpo Intercomunale Polizia Municipale Alto ferrarese a seguito di un sopralluogo effettuato in data 16/07/12 in Via per Zerbinate c/o la centrale a biogas abbia riscontrato che le misure adottate dalla società, per limitare il disagio causato dai cattivi odori, non sono stati sufficienti a mantenere nel tempo accettabili condizioni igienico ambientali dell’abitato; (ce ne eravamo accorti anche noi da tempo n.d.r.)
Il Comandante della Municipale per maggior sicurezza ha attivato un controllo da parte dell’Azienda AUSL di Ferrara, il cui Dipartimento di Sanità Pubblica, attraverso i tecnici della Prevenzione intervenuti sul posto, hanno confermato che presso il primo ricettore sensibile (abitazione del sig. Cleante Ravani Via per Zerbinate, 46) si poteva constatare la presenza sia all’esterno che all’interno di forti odori di materiale putrescente ed odori, hanno rilevato la massiccia presenza di infestanti (mosche) che rendevano impossibile la permanenza delle persone all’aria aperta. (ma va ... bisognava chiamre qualcuno da Ferrara per accorgersene ? n.d.r.)
comunque il sindaco ritenuto necessario ed indispensabile per le motivazioni suesposte, provvedere senza indugio ad adottare nei confronti del titolare dell’attività di produzione di energia elettrica, idoneo provvedimento di urgenza volto a ridurre e combattere la presenza di sostanze maleodoranti e di insetti (mosche), allo scopo di scongiurare un pericolo imminente ed attuale, in ordine all’igiene dell’abitato e alla salute pubblica;
ORDINA
alla Società agricola per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili:
Energy DUE s.r.l - legale rappresentante Enrico Gessi Via A. Osti, 2 - Bondeno;
in qualità di Responsabile di ogni quant’altro non espressamente indicato nel progetto relativo all’Impianto n. 2- (Atto P.G. n. 42007 del 14/05/10) ;
in solido con le Società:
Energy UNO s.r.l - legale rappresentante Enrico Gessi – Via A. Osti, 2 - Bondeno;
Energy TRE s.r.l - legale rappresentante Enrico Gessi Via A. Osti, 2 - Bondeno;
Energy QUATTRO s.r.l - legale rappresentante E. Gessi Via A. Osti, 2 - Bondeno;
di provvedere senza indugio ad adottare per le attività appresso indicate, tutte le misure ritenute idonee per eliminare la presenza di cattivi odori provenienti dall’attività e la presenza di insetti infestanti (in particolare di mosche);
Rimane sottinteso che gli interventi dovranno essere realizzati in modo da risultare efficaci non sono all’interno dell’azienda, ma anche e soprattutto, verso i bersagli esterni e la collettività, tutta;
e conclude dicendo che in caso di inosservanza all’ordine di cui alla lettera a) si applica la sanzione prevista dall’art. 650 c.p.
l''art. 650 del codice penale recita così :
Articolo 650.
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.Tre considerazioni :
1) Mi pare di aver capito che questa non sia la prima ordinanza emessa verso le società Energy 1,2,3,4 ...(ma chissà perche sono così tante ?), e che evidentemente la precedente ordinanza N° 125/10 del 22.12.2010, non ha sortito gli effetti sperati ( cioè che la puzza sia calata).
2) Non sono riuscito a reperire la precedente ordinanza, perciò non so se, anche in quella il mancato adempimento, veniva sanzionato ai sensi dell'art. 650 c.p.,.Mettiamo per ipotesi che così fosse, il legale rappresentante della società Energy (1,2,3,4) è stato denunciato o condannato ???
3) Da manovale del diritto, mi sembra veramente vago il dispositivo di tale articolo, dice tutto e dice niente. Possibile che non esista uno strumento più specifico e più diretto per salvaguardare il benessere dei cittadini .
Aspettiamo e vediamo, anzi annusiamo, per sapere se le società Energy adotterà misure idonee per eliminare la presenza di cattivi odori provenienti dall’attività e la presenza di insetti infestanti (in particolare di mosche). Noi cittadini non possiamo fare altro .
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