AUTOGESTIONE

Il blog continua a vivere con i commenti dei lettori .....

martedì 10 luglio 2012

Alcuni Terremotati sono più uguali degli altri.

Nave ferma non governa ! Questo noto detto marinaresco mi paqre possa essere adatto anche per quello che sta succedendo a Bondeno. nessuna novità dal sito del Comune e quindi tutto fermo nessun governo.
Per questo mi sono guardato in giro e l'occhio si è fermato sulla circolare n° 29/IR del 2 luglio 2012 emessa da Consiglio Nazionale dei Dotori Commercialisti  e degli Esperti Contabili.
La circalore indubbiamente un po' tecnica può essere reperita al seguente linK http://www.irdcec.it/node/542  chiarisce l'aspetto operativo degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia . In questa ottica  di carattere estremamente tecnico, la circolare evidenzia  alcune serie incongruenze politiche, che possono essere sintetizzate nell'affermazione che non tutti i terremoti sono uguali e soprattutto non tutti i terremotati sono uguali davanti alla legge.
La  circolare evidenziando i provvedimenti adottati per i terrotati dell'Emilia, li confronta indirettamente con quelli presi per i terremotati dell' Abruzzo e con quelli precedenti, per arrivare alla conclusione che lo Stato si stia indirizzando a trattare i cittadini emiliani molto peggio di quanto, in un passato recente, ha trattato i cittadini abruzzesi o quelli siciliani. Per meglio chiarire il concetto vi rimando pure alla lettura di un mio piccolo contributo su  Più Emilia  e trascrivo le conclusioni della circolare sopra citata:
5. Ulteriori interventi normativi
In chiusura, considerata l'estrema gravità della situzione in cui versano i territori colpiti dal sisma, si ritiene quanto mai urgente un ulteriore differimento della sospensione dei termini dei versamenti e degli ademplimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè degli ulteriori termini previsti dall'art. 8 del D.L. n-74 del 2012, ben oltre la data del 30 settembre 2012.
A distanza di oltre un mese dal primo evento tellurico, è infatti ancora oggi impossibile avviare la fase del ritorno alla "normalità" a causa della perdurante attività sismica nelle zone interessate.
Tale situazione rende, quindi, necessario un riposizionamento in avanti dei predetti termini di sospensione.
Un secondo intervento normativo di estrema urgenza dovrebbe riguardare i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede legale o  operativa nel territorio dei comuni delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilai,Mantova e Rovigo e che si trovano ad essere soggetti passivi di ritenute alla fonte effettuate da sostituti con domicilio fiscale al di fuori delle zone terremotate.
Per questi ultimi soggetti, come già anticipato, il decreto dal 1 giugno 2012 non ha previsto alcuna sospensione dei termini, non essendo stata riproposta, in quest' occasione, la norma contenuta nel terzo comma dell'art.1 del D.M. 9 aprile 2009, riguardante la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. Ai sensi di quest'ultima norma" i sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1 (n.d.r. soggetti che alla data del'evento sismico avevano la residenz, ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei comuni terremotati) non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23,24,25,25bis,28, secondo comma e 29 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n.600. le ritenute già operate devono comunque essere versate."  
E' di palmare evidenza l'esigenza di introdurre un'analoga disposizione anche per i soggetti colpiti dal sisma del 20 amggio 2012 che percependo redditi soggetti a ritenuta alla fonte da parte di sostituti domiciliati al di furoi delle zone terremotate, ancora oggi, non beneficiano, relativamente a detti redditi, della sospensione dei termini.
Un ultimo intervento normativo si impone invece in virtù di esigenze di parità di trattamento.
Con riferimento al terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito il territorio de L'Aquila, il comma 28 dll'art-33 della legge 12 novembre 2011, n.183, al fine di consentire il rientro dall'emergenza, ha previsto che la ripresa della riscossione di imposte e contributi avvenisse, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo- L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è stato inoltre congruamente ridotto. Riduzione che, in passato, è stato peraltro prevista anche per i contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
Essendo la situazione venutasi a creare nelle zone colpite dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 altrettanto grave rispetto a quelle verificatasi in relazione ai precedenti eventi sismici è evidente la necessità, in applicazione del fondamentale principio di uguaglianza, di introdurre un'analoga disciplina anche con riferimento a quest'ultimo evento calamitoso, nel rispetto ovviamente delle contingenti esigenze di finanza pubblica.

Nessun commento:

Posta un commento