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mercoledì 12 novembre 2014

Arabesque

إشعار الشرطة

AVVISO DELLA POLIZIA MUNICIPALE



Considerato che le disposizioni dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada avranno 
efficacia dal prossimo 3 novembre 2014 e visto che le informazioni generiche diffuse dalla 
stampa hanno creato inutili allarmismi nella cittadinanza, che si è rivolta al Comando di 
Polizia Municipale preoccupata dalle notizie riportate dai Media, è necessario chiarire alcuni 
aspetti della novità:
 In primo luogo, l’articolo 94, c. 4-bis riguarda l’obbligo di registrazione nell’anagrafe dei veicoli 
gestita dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti (e non nel P.R.A.) dei dati di colui che abbia la disponibilità
per un periodo  superiore a 30 giorni di un veicolo intestato ad altro soggetto.


    L’obbligo non riguarda il nucleo familiare convivente.
    Lo stesso articolo prescrive anche l’obbligo di registrare ogni variazione dell’intestatario diversa dal 
cambio di residenza/sede o di proprietà che sono già oggetto della prescrizione dell’articolo 94, 
commi 1 e 2. (es. variazione della toponomastica, ovvero delle generalità della persona, o della
denominazione della società che non diano luogo a un diverso soggetto giuridico).
    La registrazione della disponibilità o della variazione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 94
deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto che ha dato luogo alla nuova disponibilità o variazione dell’intestatario.
    L’inosservanza della prescrizione è sanzionabile solo per atti posti in essere dal 3 novembre 2014.
    In sostanza, l’accertamento potrà avvenire, di norma, solo in base a contratti di locazione
(es. veicoli a noleggio), comodato,  o altre forme contrattuali, dalle quali sia ricavabile la 
sussistenza di una disponibilità del veicolo  superiore a 30 giorni (sempre per atti conclusi dal 3 
novembre p.v.).
    Il responsabile della violazione è l’avente causa (cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità
per un periodo  superiore a 30 giorni e che deve curare la registrazione e l’aggiornamento della carta di circolazione) e non  il conducente, salvo sia egli stesso l’avente causa.

لذلك أعتقد أن كتابي بالتأكيد في "العربية" يمنع هذا
 التحذير، وأود أن يكون ما يكفي لمعرفة ما إذا كانت بلادي "صديق" ل
التعايش بدون زواج، يمكن أن تدفع سيارتي دون اسمه يكتب على الورق
حركة والعكس بالعكس.
ولكن ربما الكثير من الغطرسة يخفي العديد من أولئك الذين لديهم شكوك توضيح.

(traduzione)


Insomma, mi pare veremante  scritto in "arabo" qusto 
avviso, a me sarebbe bastato sapere se la mia 
"compagna" visto che convivo senza essere sposato,  
possa guidare la mia macchina senza che il suo 
nome sia trascritto sulla carta di  circolazione e viceversa.
Ma forse tanta prosopopea nasconde i molti dubbi 
di chi deve fare chiarezza.

6 commenti:

  1. Se la tua compagna guidava la tua auto anche prima del 3 novembre u.s. non c'è da fare assolutamente niente. Non per fare il sapientone ma solo perchè ho trovato addetti che mi hanno illuminato molto chiaramente su questa norma di legge.

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    1. Si, ma come faccio a dimostrarlo ?

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    2. Ma basta far notare che si conviveva sotto lo stesso tetto già prima del 3 novembre e quindi l'uso dell'auto era già comune da prima. Come possono contestare che non sia vero ?

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    3. Addirittura il ragionamento esposto sopra è valido anche se non si vive sotto lo stesso tetto. Un figlio che si sposa o decide di andare a vivere per conto suo e si porta dietro l'auto intestata al padre o alla madre o a un fratello non ha nessun obbligo di aggiornare la carta di circalazione perchè questo uso del mezzo è stato messo in atto prima del 3 novembre come eventualmente fatto risultare dal cambio di residenza avvenuto qualche tempo o anno prima.

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    4. .. Non sono sicurissimo di quanto mi suggerite, dato che per l'Isee io sono in un nucleo e mio figlio e la mia compagna in un altro. Lo stesso per la fascia di pagamento del ticket sanitario: io solo, la mia compagna e mio figlio, nucleo a parte, pur essendo conviventi....

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    5. Non c'entra niente il nucleo, c'è solo una cosa che conta: se l'uso altrui dell'auto è cominciato prima del 3 novembre, #stai sereno, non si deve fare assolutamente niente .

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